Art. 8.
(Fondo per gli incentivi fiscali).

      1. Ai fini della concessione di incentivi fiscali in favore dei piccoli comuni, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo.
      2. A valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 1 si provvede alla copertura delle minori entrate derivanti:

          a) dalla riduzione delle aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive, previo parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione al corrispondente aumento dei trasferimenti erariali volti a compensare le minori entrate per le regioni;

          b) da ulteriori misure agevolative concernenti l'imposta comunale sugli immobili destinati ad abitazione principale,

 

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in relazione al corrispondente aumento dei trasferimenti erariali volti a compensare le minori entrate per i comuni;

          c) da ulteriori misure agevolative concernenti l'imposta di registro per l'acquisto di immobili destinati ad abitazione principale;

          d) dalla riduzione delle aliquote dell'IVA sulle operazioni di trasloco di beni mobili, in favore di chi trasferisce la propria residenza da un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti ad un piccolo comune.

      3. Per la dotazione del fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 150.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. A decorrere dall'anno 2009 al finanziamento del fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 7 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.